Misure di sicurezza nella scuola
Vademecum per personale docente e non docente
1. Definizione di lavoratore
L’art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce “lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminale, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
2. Obblighi dei lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. Definizione di preposto
L’art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce “preposto” la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (nella scuola è Preposto l’insegnante di laboratorio che ha il compito di sovrintendere e vigilare l’esecuzione delle attività didattiche svolte dagli studenti che, durante l’utilizzo di macchine ed attrezzature, visto che gli stessi sono equiparati a tutti gli effetti a lavoratori).
4. Vie di fuga e uscite di emergenza
Le vie di fuga e le uscite di emergenza
– sono segnalate mediante appositi cartelli di sicurezza, simboli bianchi in campo verde;
– devono essere mantenute sempre sgombere da ogni possibile ostacolo.
5. Antincendio, piano di evacuazione e pronto soccorso
– In vari punti dell’edificio sono installati a muro degli estintori e delle manichette, opportunamente segnalati e revisionati semestralmente da una ditta specializzata.
– È vietato ostruire l’accesso ai dispositivi antincendio rendendoli non raggiungibili o non visibili mediante il deposito di materiale davanti ad essi.
– Ad ogni piano dell’edificio è presente la cassetta di primo soccorso, contenente i presidi sanitari, conformi a quanto stabilito dal D.M. 388/2003.
– In istituto sono stati nominati e hanno ricevuto formazione adeguata i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, all’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al pronto soccorso e alla gestione dell’emergenza.
Alle pareti di ogni stanza dell’edificio sono affissi i piani di emergenza con indicate:
– le norme comportamentali in caso di incendio e terremoto;
– il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza;
– tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature antincendio;
– l’ubicazione dei pulsanti di allarme antincendio;
– l’ubicazione del punto di raccolta nel quale confluire in caso di emergenza.
6. Scenari delle emergenze ragionevolmente prevedibili
Gli eventi ragionevolmente prevedibili e che potrebbero comportare la necessità di procedere all’evacuazione parziale o totale dell’edificio sono:
– incendio che si sviluppa all’interno dell’edificio, ad esempio da locali in cui sia possibile un potenziale rischio d’incendio quali laboratori, biblioteca, centrale termica, magazzini, depositi, archivio ecc.;
– incendio che si sviluppa all’esterno dell’edificio e che potrebbe coinvolgere l’edificio stesso per effetto della propagazione dei fumi o nube tossica;
– terremoto;
– crollo dovuto a cedimenti strutturali dell’edificio.
7. Modalità di diffusione dell’ordine di evacuazione dell’edificio:
L’allarme di evacuazione generale viene segnalato da 3 squilli di campanello della durata di 10 secondi intervallati l’uno dall’altro da una pausa della durata di 5 secondi, abbinato ad un messaggio vocale emanato mediante l’impianto di diffusione sonora.
8. Norme di comportamento in caso di incendio
Se si individua un principio d’incendio è necessario
– avvertire il centralino – interno 511 – oppure il Dirigente scolastico o il suo sostituto mediante il citofono posto in ogni classe o nella guardiola dei bidelli di ciascun piano o, in alternativa, mediante comunicazione verbale diretta;
– mantenere la calma;
– interrompere immediatamente ogni attività;
– uscire dall’aula portando con sé i moduli di evacuazione disponibili in ogni locale;
– lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario (cappotto nel caso di evacuazione nella stagione fredda);
– uscire dall’aula per primi, dopo aver controllato le vie di fuga, e guidare la fila;
– verificare che la porta dell’aula venga chiusa dopo il passaggio di tutti gli alunni;
– seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta (nella zona ovest del giardino dove si trova la pista di atletica) seguendo, senza correre, il percorso di esodo segnalato;
– non usare mai l’ascensore;
– se l’incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale, chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati;
– se il fumo è penetrato nella stanza, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento;
– se qualche persona si trovasse con abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre perché l’aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi soffocare le fiamme coprendole con una coperta o con degli indumenti;
– non aprire le porte delle aule dalle quali esce fumo, perché l’aria che si immette improvvisamente nel locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa e di notevoli dimensioni;
– se il locale è invaso di fumo, procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi;
– ad evacuazione avvenuta, presso il punto di raccolta, verificare con registro di classe che tutti gli studenti siano evacuati (a tal fine si ricorda l’importanza di annotare gli alunni assenti all’inizio di ogni ora);
– compilare l’apposito modulo di evacuazione e consegnarlo ai responsabili della raccolta;
– attendere presso il punto di raccolta l’arrivo dei Vigili del Fuoco;
– non intralciare le operazioni di soccorso;
– rientrare nell’edificio soltanto quando il Dirigente scolastico o il suo sostituto decretano la fine dell’emergenza.
9. Norme di comportamento in caso di terremoto
In caso di terremoto è necessario:
– mantenere la calma e rimanere nel locale dove ci si trova;
– allontanarsi dalle finestre, superfici vetrate, armadi che cadendo potrebbero ferire;
– ripararsi, rannicchiandosi sotto i banchi o tavoli, tenendosi le mani dietro la nuca, abbassando la testa tra le ginocchia e, se necessario, proteggere gli occhi chiudendoli;
– non sostare in piedi al centro delle aule o altri locali;
– dopo la scossa sismica, qualora venga emanato l’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio seguendo le procedure di evacuazione descritte per l’incendio;
– non usare mai gli ascensori;
– recarsi al più presto nella zona di raccolta prestabilita;
– che il personale incaricato, prima di abbandonare il fabbricato, chiuda l’alimentazione del gas, idrica, elettrica e del combustibile della centrale termica azionando gli appositi dispositivi.
10. Norme di comportamento in caso di crollo
Il crollo può avvenire per diversi motivi tra i quali:
– cedimento della struttura esplosione per fuga di gas o di origine dolosa;
– crollo in conseguenza di incendio, terremoto, alluvione.
Se ci si trova coinvolti nel crollo è necessario:
– cercare di liberarsi con estrema calma e cautela (ogni movimento potrebbe far cadere altre parti peggiorando la situazione);
– se non è possibile liberarsi, cercare di ricavarsi una nicchia nella quale respirare e risparmiare fiato e forze per chiamare i soccorritori;
– per chi non è coinvolto nel crollo e non può portare soccorso agli altri, abbandonare l’edificio con calma evitando i movimenti che potrebbero provocare vibrazioni ed ulteriori crolli;
– nell’uscire segnalare le chiamate di soccorso ai soccorritori;
– allontanarsi dall’edificio e recarsi nei luoghi di raccolta.
11. Impianti elettrici
L’uso di prolunghe, prese multiple o simili, rigorosamente forniti dall’Istituto, deve essere preventivamente concordato con il Dirigente scolastico e deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate.
12. Macchine, impianti, attrezzature, vetrate degli edifici
È vietato effettuare lavori di manutenzione su macchine e attrezzature, affidati solo a ditte abilitate.
13. Prodotti chimici
– Per tutti i prodotti chimici utilizzati negli edifici scolastici (prodotti per le pulizie, prodotti per effettuare attività didattiche) sono disponibili le schede tecniche di sicurezza. Ci si attiene alle indicazioni stabilite su tali schede sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l’uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria, ecc… Le schede di sicurezza sono a disposizione su specifica richiesta.
– È vietato introdurre all’interno dell’edificio scolastico prodotti chimici pericolosi che possono essere motivo di rischio per i lavoratori. L’uso di tali prodotti dovrà essere concordato con il Dirigente Scolastico.
14. Transito di automezzi
– All’interno delle pertinenze esterne degli edifici scolastici fare attenzione al rischio di investimento di persone in seguito al transito di automezzi e di manovre degli stessi.
– All’interno del parcheggio coperto e sui piazzali esterni è obbligatorio procedere con autoveicoli e mezzi a passo d’uomo.
15. Divieti connessi con il rischio di incendio
– Nell’edificio scolastico è vietato fumare, utilizzare fiamme libere e introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco.
– Il divieto di fumo si estende anche nelle pertinenze esterne dell’edificio scolastico.
– È vietato introdurre nell’edificio materiali infiammabili senza autorizzazione del Dirigente scolastico. Inoltre si dovrà concordare con la direzione il luogo del loro stoccaggio e quello del loro utilizzo.
– È vietato introdurre e utilizzare nell’edificio apparecchiature elettriche personali senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.
L’elenco dei lavoratori incaricati alle misure di sicurezza è disponibile all’albo dell’Istituto.